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O.P.C.M. 27/09/2006 n. 35453. In relazione alla necessità di salvaguardare l'integrità della vita delle popolazioni, dell'ambiente e degli insediamenti ed alla connessa improcrastinabilità degli interventi di cui alle ordinanze n. 3350 del 16 aprile 2004 n. 3410 del 4 marzo 2005 e 3516 del 20 aprile 2006, il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonchè alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. OPCM 27/09/2006 n. 3545 – Disposizioni urgenti di protezione civile. 4. Il comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 20 aprile 2006 è così sostituito: «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 4, si provvede a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3350 del 16 aprile 2004». Art. 2. 1. La Commissione generale di indirizzo prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 è integrata con un rappresentante designato dai sindaci dei comuni interessati dai percorsi di gara. Art. 3. 1. Nell'ambito dei cinque contratti a tempo determinato previsti dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002 il Commissario delegato può stipulare anche due contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 15 luglio 2004 n. 4. Art. 4. 1. Per assicurare la tempestiva attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale citate in premessa il personale scolastico in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al 31 agosto 2007. 2. I commi 3 e 5 dell'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006 sono soppressi. Conseguentemente al personale di cui al comma 4 del medesimo art. 13 compete il trattamento economico accessorio previsto dalla vigente normativa ivi compreso il compenso per lavoro straordinario entro il limite massimo di 70 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 3. All'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 le parole «31 maggio 2006» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2006». 4. Al fine di assicurare l'operatività del servizio e migliorare l'efficacia delle attività connesse alle attuali competenze affidate al Dipartimento della protezione civile dalla vigente normativa, al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio in posizione di comando presso il predetto Dipartimento, si applicano i benefici di cui all'art. 6, comma 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 del 2004. 5. All'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 le parole «pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2007» sono soppresse. 6. Nelle more della riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile e per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, nonchè del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 concernente, tra l'altro, il coordinamento dei grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire nell'ambito del medesimo Dipartimento un'apposita struttura temporanea di missione, che opera fino al 28 febbraio 2007 in sinergia con il Servizio pianificazione e gestione grandi eventi, nonchè ad assegnare alla stessa le occorrenti risorse di personale in servizio presso il Dipartimento stesso. 7. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro nell'ordinario di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 2006, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5. 1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative commissariali evitando ogni possibile soluzione di continuità ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3303 del 18 luglio 2003 n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 2005, citate in premessa, l'ing. Angelo Balducci è confermato nella qualità di commissario delegato negli incarichi previsti dall'art. 16 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, nonchè a quelli affidati al medesimo in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006 citata in premessa. Art. 6. 1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000, in località «Fontenovella» del comune di Lauro è prorogata fino al termine dello stato d'emergenza. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. 2. Il termine del 30 giugno 2006, previsto dall'art. 18, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 2006, è differito fino al termine dello stato d'emergenza. OPCM 27/09/2006 n. 3545 – Disposizioni urgenti di protezione civile. Art. 7. 1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004 per il perseguimento degli obiettivi di superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania provvede, al limitato fine di assicurare la tempestiva e completa attuazione delle proprie determinazioni, ad esercitare in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, all'uopo subentrando ai Sindaci nella titolarità e nell'esercizio di tali potestà per la durata dello stato di emergenza. 2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative loro affidate anche ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006, ai prefetti delle province della regione Campania, in ragione dei maggiori compiti loro affidati, viene, in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati, corrisposto un'indennità di risultato parametrata al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004. Art. 8. 1. Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate alla realizzazione in termini di massima sicurezza dell'esercitazione europea di protezione civile Mesimex 2006 sul rischio vulcanico che si terrà nell'area vesuviana dal 18 al 23 ottobre 2006 è assegnato alla soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano un contributo straordinario fino ad Euro 218.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità, da destinare al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, sede nella quale avranno luogo parte delle iniziative correlate allo svolgimento dell'esercitazione, per il ripristino della area interessata da un grave dissesto. Art. 9. 1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario delegato Presidente della regione Puglia, di misure di carattere urgente finalizzate alla rimozione della situazione di elevato rischio igienico-ambientale determinatasi nei comuni della provincia di Lecce è stanziata, a titolo di anticipazione, la somma di euro 2 milioni da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato medesimo, a carico del Fondo della protezione civile subordinatamente ad apposita integrazione da parte del Mi- nistero dell'economia e delle finanze. Art. 10. 1. Al fine di addivenire al celere superamento del contesto emergenziale il Commissario delegato nominato in relazione agli eventi sismici verificatisi nel mese di novembre 2004 nella provincia di Brescia, è autorizzato ad avvalersi per lo svolgimento di attività tecniche, amministrative e contabili correlate all'effettuazione degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza dei manufatti colpiti dal sisma, anche mediante apposite convenzioni, di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici dotati delle relative specifiche professionalità. 2. Il Commissario delegato è autorizzato al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità a rimborsare agli enti locali le spese effettuate per la salvaguardia della popolazione e realizzate sulla base di un apposito piano predisposto dal Commissario delegato. 3. All'art. 12, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2005 n. 3469 le parole «quattro unita» sono soppresse e sostituite dalle parole «sette unita». Il comma 3 del medesimo art. 12 è abrogato. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 2006 Il Presidente: Prodi OPCM 27/09/2006 n. 3545 – Disposizioni urgenti di protezione civile. |
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